Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale sulla giustizia.
La Conferenza Episcopale Italiana non è entrata nel merito della questione con indicazioni di voto. Ha espresso un forte invito alla partecipazione, sollecitando una corretta informazione per una scelta consapevole e sempre nel segno del bene comune, sulla scorta dell’orientamento del Consiglio Episcopale Permanente in cui veniva sottolineata l’importanza di “recarsi alle urne, superando il clima di disimpegno e astensionismo”.
A prescindere da come la si pensi, è bene essere informati su che cosa si andrà a decidere con il voto.
Per comprendere perché gli italiani sono chiamati alle urne occorre illustrare come funziona l’approvazione di leggi che modificano la Costituzione. Il parlamento italiano approva riforme costituzionali in due diverse sessioni, ovvero quattro votazioni: due alla Camera e due al Senato. Se nella terza e quarta votazione la legge costituzionale viene votata in entrambe le camere con una maggioranza superiore ai due terzi degli aventi diritto (400 deputati e 200 senatori), viene automaticamente approvata. Se invece i voti favorevoli superano la metà ma non raggiungono la maggioranza qualificata dei due terzi, la legge può essere sottoposta a referendum confermativo.
È questo il caso della riforma della giustizia appena approvata, che alla Camera ha ottenuto 243 voti favorevoli su 400 deputati e al senato 112 voti su 200 senatori, lontana dalla soglia dei due terzi soprattutto al Senato. Va inoltre specificato che, mentre per il referendum abrogativo è necessario il quorum, cioè serve che vada a votare più della metà dei cittadini aventi diritto, per far passare la nuova riforma sarà sufficiente che ci sia la maggioranza del “sì” tra coloro che saranno andati a votare e viceversa per il “no”. Non è cioè previsto il quorum. Partecipare è quindi fondamentale per esprimere il proprio orientamento in un senso o nell’altro.
La riforma tocca in totale 7 articoli del Titolo IV della Parte II della Costituzione, introducendo modifiche puntuali o sostituendo quasi completamente le singole disposizioni; le modifiche sostanziali riguardano gli artt. 3 e 4. Si tratta di modifiche che, complessivamente, incidono sull’assetto organizzativo e sulla differenziazione di funzioni dell’ordine giudiziario, dividendo in 3 organi distinti l’organizzazione e le funzioni dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura.
Viene, in sintesi, introdotta la separazione delle carriere dei magistrati inquirenti, ovvero i pubblici ministeri (pm) che svolgono le indagini, e dei magistrati giudicanti, cioè i giudici. Si prevede anche la separazione del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno dei magistrati, che viene sdoppiato in un CSM per i giudici e uno per i pm.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati, ordinari e giudicanti, viene attribuita all’Alta Corte disciplinare, un terzo organo Costituzionale. I componenti di questi tre organi saranno scelti tramite sorteggio, per i pm tra quelli con esperienza superiore a 15 anni per i cosiddetti laici tra una lista votata in parlamento di professori universitari ed avvocati con almeno 20 anni di esperienza per l’Alta corte disciplinare.
Abbiamo chiesto ad esponenti dei due orientamenti, tre motivi per cui invitano a votare in un senso o nell’altro. Per il “sì” si è espresso l’avvocato Enrico Amati, della Camera Penale di Rimini, in linea con l’orientamento dell’Unione delle Camere Penali italiane. Per il “no” si è espresso il presidente delle ACLI provinciali di Rimini, Marco Tamagnini.
Le ragioni del “SÌ”
«Innanzitutto – afferma l’avvocato Amati – si tratta di una riforma attesa da almeno quarant’anni, che dovrebbe finalmente rendere pienamente operativo il principio del giusto processo, già previsto dall’articolo 111 della Costituzione, come modificato nel 1999. Il principio del giusto processo richiede una distinzione strutturale tra chi esercita l’azione penale e chi giudica, cioè tra magistratura inquirente e magistratura giudicante. Questo per garantire non solo l’imparzialità del giudice, ma anche la sua effettiva terzietà sotto il profilo ordinamentale. Inquirente e giudicante devono, per così dire, abitare due case diverse: non condividere la stessa carriera né le stesse valutazioni all’interno del medesimo CSM.
Questa è una garanzia fondamentale: rappresenta il massimo standard garantista per il cittadino che entra in un’aula di tribunale e sa che il giudice, oltre a essere imparziale, è anche effettivamente terzo, cioè distinto e distante rispetto alle due parti, tra chi accusa e chi difende.
Il secondo punto è che la riforma aumenta l’autonomia e l’indipendenza della magistratura non solo verso l’esterno, ma anche verso l’interno. La creazione di due CSM distinti, uno per la magistratura inquirente e uno per la magistratura giudicante, evita interferenze reciproche nelle valutazioni di carriera. Questa autonomia e indipendenza sono rafforzate anche attraverso il sistema del sorteggio, che elimina il peso delle correnti interne – la vicenda Palamara dovrebbe averci insegnato qualcosa – e valorizza il merito anziché l’appartenenza correntizia dei magistrati.
Credo che questo sia di interesse anche per il cittadino, sia che entri in un procedimento penale come possibile imputato, sia come possibile vittima: vi è maggiore trasparenza e una più netta distinzione tra chi accusa e chi giudica.
Il terzo aspetto, sempre legato alla trasparenza, è l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. Questo nuovo organo dovrà occuparsi delle valutazioni disciplinari dei magistrati, oggi affidate allo stesso CSM. Si prevede invece un organo autonomo, con una maggioranza di componenti togati, magistrati con almeno vent’anni di esperienza e che abbiano svolto o svolgano funzioni di Cassazione. In questo modo viene meno l’autoreferenzialità del CSM così come attualmente strutturato.
In sintesi, le ragioni sono tre. È una riforma che non è né di destra né di sinistra, perché se ne discute da almeno quarant’anni. Non è una riforma contro o a favore della magistratura, ma una riforma che garantisce maggiore trasparenza e chiarezza nelle funzioni e che offre, a mio avviso – o meglio, a nostro avviso come Camere Penali – il massimo standard di garanzia per il cittadino. Distingue il giudice da chi accusa e, al tempo stesso, assicura maggiore autonomia e indipendenza della magistratura, sia verso l’esterno sia verso l’interno, svincolando i magistrati dalle logiche correntizie», conclude l’avvocato Enrico Amati della Camera Penale di Rimini.
Le ragioni del “NO”
«Una delle ragioni della riforma – spiega Marco Tamagnini – sarebbe quella di arginare o comunque contrastare una possibile anomalia del sistema giuridico, ovvero di tendere il più possibile al giusto processo e in particolare, ai principi di terzietà ed imparzialità del giudice, favorendo una giustizia più efficiente. L’appartenenza del magistrato requirente e di quello giudicante allo stesso organo giudiziario e la conseguente stretta relazione tra i due, costituisce, per i promotori del referendum, un condizionamento per il giudice. Quest’ultimo sarebbe infatti portato a sentire una maggiore vicinanza con la pubblica accusa a svantaggio della difesa. Non si comprende come la separazione delle carriere potrebbe costituire un rimedio alla presunta vicinanza fra organo requirente e organo giudicante, dal momento che la natura dell’accusa rimarrebbe pubblica e i magistrati continuano a far parte dello stesso ordine. La riforma appare solo in grado di complicare il sistema dell’organizzazione della giustizia a livello apicale e di duplicare/triplicare gli organismi e di conseguenza aumentare i costi della giustizia. Gli effetti sembrerebbero circoscritti ad un ambito davvero ristretto e privo di reali impatti sulla vita delle persone. Il rischio è che il pubblico ministero possa diventare una sorta di figura subordinata ai voleri del Governo. Questo, sì, comprometterebbe davvero la terzietà del giudice.
Per evitare un graduale smantellamento dell’attuale assetto costituzionale ed uno snaturamento del ruolo del PM.
Non limitiamoci alla singola valutazione di questa riforma. Guardiamo, velocemente, le varie proposte di modifiche e cambiamenti avanzati da questo governo, penso all’autonomia differenziata, al premierato, alla proposta di riforma della Corte dei Conti. Oggi alla riforma della Magistratura.
In particolare, la riforma in esame sembra avviare progressivamente uno snaturamento delle funzioni del Pubblico Ministero che, nell’impalcatura costituzionale originaria, rappresentava e rappresenta comunque una garanzia di un’esigenza pubblica di giustizia in quanto ha il compito di ricostruire tutta la verità ed i fatti.
La riforma lascia i poteri del PM sostanzialmente invariati, ma, va detto, la nuova figura requirente risultante dalla riforma costituzionale, separata ed isolata dal giudice giudicante, potrebbe correre il rischio di perdere i suoi connotati di garante dei diritti di tutti e di diventare esclusivamente un organo di accusa con enormi poteri di indagine, sbilanciato verso il momento delle indagini e proiettato verso la polizia giudiziaria.
Perché la riforma non produce nessun impatto sulle reali criticità del sistema della giustizia.
Vi sono temi più urgenti e rilevanti in relazione alla giustizia che questa riforma non affronta né prende in considerazione: l’accesso alla tutela dei diritti, spesso resa difficile dai costi ed oneri della procedura; la ragionevole durata del processo; la regolamentazione dello strumento della carcerazione preventiva; la certezza del diritto; l’apporto delle nuove tecnologie al funzionamento del sistema della giustizia.
Se si vuol agire concretamente sulla giustizia, occorre prendere in esame i veri problemi che la affliggono: occorre accorciare i tempi per garantire la certezza del diritto a cittadini e imprese e, per questo, servono più risorse, personale qualificato e una decisa semplificazione burocratica, attraverso la digitalizzazione.
Niente di tutto questo troviamo nel testo della riforma della giustizia in esame. Si tratta, dunque, di una riforma tecnica e puntuale, che incide ben poco sulla realtà e che comporta solo una maggiorazione dei costi senza alcun risultato effettivo. Le ACLI a livello nazionale hanno discusso della riforma in occasione del Consiglio nazionale del 28 e 29 novembre 2025, al quale ho partecipato; così come esposto nella relazione del Presidente nazionale, si ritiene questa riforma inefficace ed inefficiente rispetto agli obiettivi che il legislatore si è posto, favorendo spese ulteriori a carico della fiscalità generale e favorendo possibili rischi per una progressiva trasformazione e delegittimazione della magistratura, pertanto le ACLI parteciperanno al voto del prossimo referendum nell’intento di non confermare e dunque abrogare la legge costituzionale in esame, aderendo ai comitati del “NO”», conclude Marco Tamagnini, presidente ACLI provinciali di Rimini.
Antonio Fabbri, giornalista
